ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DI IMMOBILI ALL’ASTA

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLE ASTE IMMOBILIARI E COME PRESENTARE L’OFFERTA?

Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a presentare un’offerta per l’acquisto dell’immobile pignorato; può procedere personalmente o a mezzo di un procuratore speciale. A causa di un mancato coordinamento tra le norme (art. 571 c.p.c. e 579 c.p.c.), è preferibile, al fine di evitare questioni interpretative, che il procuratore speciale sia un avvocato. Costui può intervenire anche per “persona da nominare”.
Per poter partecipare  all’eventuale gara davanti al delegato è necessario che l’offerente comprenda e parli la lingua italiana.

L’offerta di acquisto si presenta mediante deposito, presso nov@ in Verona, Via Sant’Antonio n. 5, entro le ore 13.00 del giorno antecedente l’asta, di una busta chiusa sulla quale vanno annotati:
–    nome  e  cognome  di  chi  deposita  la  busta  (che  può  essere  anche  soggetto  diverso dall’offerente);
–   nome e cognome del notaio delegato;
–   data dell’asta.

Es:
MARIO ROSSI
NOTAIO DELEGATO: SILVIO SCUCCIMARRA
ASTA DEL 01/12/2016

N.B.
– nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta (a titolo esemplificativo non mettere: il numero della procedura, l’immobile per cui è stata fatta l’offerta, ecc …);
– in caso di presentazione di offerte per più lotti va presentata una busta (contenente la relativa offerta e documentazione allegata) per ogni lotto.

LA BUSTA DEVE CONTENERE:

In caso di offerta da parte di persona fisica (o più persone) di cittadinanza italiana o comunitaria

–  offerta di acquisto (v. modulo persona fisica) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–  copia del documento di identità e del tesserino fiscale dell’offerente;
–  assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX);
–  in caso di soggetto coniugato in regime di comunione dei beni: copia del documento di identità e del tesserino fiscale del coniuge.
In caso di offerta presentata da più soggetti (v. modulo più persone fisiche), è necessario che tutti gli offerenti siano presenti in sede d’asta per poter partecipare alla eventuale gara.

In caso di offerta da parte di persona fisica cittadino extracomunitario

–  offerta di acquisto (v. modulo persona fisica) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–  copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale dell’offerente;
–  assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX);
–  copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;
–  in caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni: copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del coniuge;
In caso di offerta presentata da più soggetti (v. modulo più persone fisiche), è necessario che tutti gli offerenti siano presenti il giorno d’asta.

In caso di offerta da parte di soggetto minorenne/incapace

–    offerta di acquisto (v. modulo incapace/minore) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–    copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale sia del genitore esercente la potestà/tutore che del minore/incapace;
–    assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX);
–    autorizzazione  del  giudice  tutelare (l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dal  genitore esercente la potestà/tutore).

In caso di offerta da parte di persona giuridica

–  offerta di acquisto (v. modulo persona giuridica) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–  certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto;
–  copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante (o del soggetto cui sia stata attribuita la rappresentanza della società ai fini dell’acquisto);
–  assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX).

In caso di offerta da parte di procuratore speciale di altro soggetto

–  offerta di acquisto (v. modulo procuratore speciale) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–  copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del procuratore;
–  originale della procura speciale notarile;
–  assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX);
–  in caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni: copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale del coniuge.

In caso di offerta da parte di avvocato per persona da nominare ai sensi dell’artt. 579-583 c.p.c.

–  offerta di acquisto (v. modulo avvocato per persona da nominare) su cui va applicata una marca da bollo da Euro 16,00;
–  copia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale dell’avvocato;
–  assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% della somma offerta (salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di vendita), intestato al notaio delegato e con indicazione del numero di procedura (NOME COGNOME ES. IMM. N. XX/XXXX).
N.B. Il procuratore legale, che rimane aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare presso nov@, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome dell’aggiudicatario definitivo, depositando la procura speciale notarile di data anteriore a quella della vendita o effettuando la dichiarazione di nomina e contestuale accettazione davanti al delegato.
In mancanza, l’aggiudicazione diverrà definitiva in capo al procuratore legale.

A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 83/15 COME CONVERTITO DALLA L. 132/15

Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. II comma:

l’offerta non è efficace:

–  se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’art. 569, III comma;
–  se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell’ordinanza;
–  se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Ai sensi dell’art. 572 c.p.c. II e III comma:

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad 1/4, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 573 c.p.c.:

Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella miglior offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.

Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quanto sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 c.p.c.